Il dlgs 81/2008 attribuisce alla figura del datore di lavoro un ruolo specifico per il mantenimento della sicurezza sul lavoro e distingue gli obblighi non delegabili da quelli delegabili. In particolare, l’art. 17 del dlgs 81/2008 individua gli obblighi che il datore di lavoro non può assolutamente delegare al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi presenti sul luogo di lavoro.
Il mancato rispetto di questi obblighi comporta severe sanzioni amministrative e, in alcuni casi, addirittura l’arresto.
Valutazione dei rischi
Le attività di esclusiva competenza del datore di lavoro, e quindi non delegabili, sono:
la valutazione di rischi a cui sono esposti i lavoratori con la conseguente redazione dell’apposito documento di valutazione dei rischi (DVR);
la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
La valutazione dei rischi ha lo scopo individuare preventivamente tutti i potenziali rischi presenti in azienda che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro, sia nella fase di valutazione che in quella di redazione, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza esterna.
Nomina dell’RSPP
L’RSPP ha il compito di coordinare le attività finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori e di supportare il datore di lavoro nel mantenimento di adeguati livelli di salute e sicurezza in azienda.
Il datore di lavoro può scegliere di:
designare un lavoratore interno all’azienda in possesso dei requisiti descritti (art. 32 dlgs 81/2008);
nominare un professionista esterno all’azienda in possesso dei requisiti descritti (art. 32 dlgs 81/2008);
ricoprire lui stesso il ruolo di RSPP, ma solo in questi casi:
nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende estrattive e altre attività minerarie e le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private);
nelle aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
nelle altre aziende fino a 200 lavoratori.
Quali sanzioni sono previste per il datore di lavoro?
La violazione degli obblighi previsti dall’art. 17 dlgs 81/2008 comporta per il datore di lavoro sanzioni amministrative e penali a seconda della gravità della violazione commessa. In particolare il datore di lavoro è punibile con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
— testo art.17 dlgs 81/08 —
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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